Art. 10.
(Soggetti della programmazione e della pianificazione del territorio).

      1. Le funzioni di governo del territorio sono esercitate dai comuni, dalle province,

 

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dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato, attraverso strumenti di pianificazione, in forma coordinata e integrata.
      2. Ai fini della pianificazione, programmazione, attuazione, monitoraggio e verifica delle trasformazioni del territorio, i soggetti titolari delle funzioni di governo del territorio costituiscono un sistema unitario e agiscono nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, leale collaborazione e responsabilità amministrativa.
      3. Le competenze degli enti parco, delle autorità di bacino, delle soprintendenze per i beni storico-artistici e paesaggistico-ambientali nonché dei soggetti titolari di interessi pubblici incidenti sul governo del territorio sono esercitate in raccordo con gli atti di pianificazione previsti dalla presente legge, al fine di coordinare le tutele e le pianificazioni settoriali con gli atti di governo del territorio.
      4. Le regioni, in applicazione dei princìpi della presente legge:

          a) partecipano alla definizione e all'attuazione dei piani e dei programmi di governo del territorio di competenza statale e di quelli derivanti dalla programmazione comunitaria;

          b) provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla programmazione territoriale e infrastrutturale finalizzata a garantire la realizzazione delle strategie di governo del territorio atte a promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio regionale;

          c) assicurano il coordinamento con i piani e i programmi di rilievo nazionale e il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, di tutela ambientale e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, prevedendo forme di concertazione fra gli enti territoriali competenti e con i soggetti interessati;

          d) disciplinano e incentivano la pianificazione intercomunale tenendo conto della specificità e dei caratteri omogenei di determinati ambiti sovracomunali;

 

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          e) disciplinano le modalità di acquisizione dei contributi conoscitivi e valutativi, nonché delle proposte delle amministrazioni interessate nel corso della formazione degli atti di governo del territorio;

          f) disciplinano i criteri di formazione degli oneri di costruzione, per la parte riguardante opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale negli interventi diretti, in relazione ai costi effettivi di tali opere e ai costi di mitigazione degli impatti, nonché in base alla dimensione e alla complessità territoriali dei comuni.

      5. Le leggi regionali garantiscono e disciplinano le competenze e le funzioni amministrative attinenti al governo del territorio e la pianificazione territoriale delle province, delle città metropolitane e dei comuni, ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento statale, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
      6. Le province sono titolari delle funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale anche per quanto concerne il compito di assicurare la coerenza dei contenuti delle pianificazioni di settore con il piano territoriale di coordinamento.
      7. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative relative al governo del territorio, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. I comuni, nell'ambito delle attribuzioni proprie e di quanto previsto dalla legislazione regionale, assicurano l'esercizio della pianificazione urbanistica e della regolamentazione edilizia attraverso il piano di governo del territorio e gli atti normativi ad esso connessi.