1. Le funzioni di governo del territorio sono esercitate dai comuni, dalle province,
a) partecipano alla definizione e all'attuazione dei piani e dei programmi di governo del territorio di competenza statale e di quelli derivanti dalla programmazione comunitaria;
b) provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla programmazione territoriale e infrastrutturale finalizzata a garantire la realizzazione delle strategie di governo del territorio atte a promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio regionale;
c) assicurano il coordinamento con i piani e i programmi di rilievo nazionale e il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, di tutela ambientale e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, prevedendo forme di concertazione fra gli enti territoriali competenti e con i soggetti interessati;
d) disciplinano e incentivano la pianificazione intercomunale tenendo conto della specificità e dei caratteri omogenei di determinati ambiti sovracomunali;
e) disciplinano le modalità di acquisizione dei contributi conoscitivi e valutativi, nonché delle proposte delle amministrazioni interessate nel corso della formazione degli atti di governo del territorio;
f) disciplinano i criteri di formazione degli oneri di costruzione, per la parte riguardante opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale negli interventi diretti, in relazione ai costi effettivi di tali opere e ai costi di mitigazione degli impatti, nonché in base alla dimensione e alla complessità territoriali dei comuni.
5. Le leggi regionali garantiscono e disciplinano le competenze e le funzioni amministrative attinenti al governo del territorio e la pianificazione territoriale delle province, delle città metropolitane e dei comuni, ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento statale, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
6. Le province sono titolari delle funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale anche per quanto concerne il compito di assicurare la coerenza dei contenuti delle pianificazioni di settore con il piano territoriale di coordinamento.
7. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative relative al governo del territorio, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. I comuni, nell'ambito delle attribuzioni proprie e di quanto previsto dalla legislazione regionale, assicurano l'esercizio della pianificazione urbanistica e della regolamentazione edilizia attraverso il piano di governo del territorio e gli atti normativi ad esso connessi.